Art. 12.
(Informazione e partecipazione).

      1. La regione autonoma promuove il pluralismo dell'informazione e della comunicazione e assicura la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa.
      2. La regione autonoma attua appropriate forme di consultazione, di rappre

 

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sentanza e di concertazione con le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi.
      3. Chiunque possa ricevere pregiudizio da un atto regionale ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.